Il sistema giudiziario italiano comparato con quello del Brasile

Francesco Conte

Italia e Brasile, parlando di sistema giudiziario, hanno caratteristiche proprie, con punti in comune ma anche con elementi di diversità.
Entrambi i sistemi giudiziari hanno in comune ad esempio il principio costituzionale dell’indipendenza della magistratura rispetto agli altri Poteri dello Stato, l’esecutivo e il legislativo, e dell’autonomia attinente alla sua struttura organizzativa.
Ulteriore punto di contatto tra i due sistemi è l’esigenza costituzionale dell’ingresso nella carriera dei magistrati, di norma, attraverso l’accesso democratico del concorso pubblico fatto di titoli ed esami.
I due sistemi affermano inoltre con rispetto costituzionale la garanzia dell’inamovibilità, con lo scopo di preservare l’indipendenza dei magistrati, proteggendoli dal trasferimento arbitrario.
Gli ordinamenti costituzionali dei due paesi presentano altre garanzie di funzione giurisdizionale come per esempio la precostituzione, per legge, del giudizio, vale a dire, l’individuazione del giudice naturale competente prima del giudizio del fatto stesso, verificandosi così la creazione dei cosiddetti tribunali di eccezione costituiti a partire dal fatto in questione.
Se è certo che esiste identità tra i due sistemi giudiziari, non è meno vero che esistano altresì ben note differenze. In Brasile ad esempio è il Supremo Tribunale Federale, guardiano della Costituzione, l’organo della cupola del Potere Giudiziario, che, in direzione del controllo concentrato, giudica la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, rapportandosi alla Costituzione Federale.
Il Supremo Tribunale Federale è composto di undici ministri eletti a vita, tutti nominati dal Presidente della Repubblica e con obbligo di pensionamento allo scadere dei settanta anni d’età.
In Italia al contrario la Corte Costituzionale non fa parte della struttura del Potere giudiziario, visto che nella costituzione italiana figura al di dentro delle garanzie costituzionali.
La Corte Costituzionale italiana è composta di quindici giudici di cui un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento riunito in sessione congiunta di Senato e Camera dei Deputati e un altro terzo dalla suprema magistratura ordinaria e amministrativa, tutti per un periodo di nove anni.
Il Consiglio Nazionale della Magistratura in Brasile è composto di sette ministri del Supremo Tribunale Federale, scelti da questo con votazione per un periodo di due anni e con competenza per giudicare reclami contro membri del tribunale, potendo avocare processi disciplinari contro giudici di prima istanza e, in alcuni casi, determinare la disponibilità o il ritiro degli uni e degli altri, con scadenza proporzionale al tempo di servizio.
Come si esprime l’articolo 104 della Costituzione italiana, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto da trentatré membri: il primo Presidente e/o Procuratore Generale della Corte di Cassazione, venti magistrati eletti da tutti i magistrati e dieci indicati dal Parlamento riunito in sessione congiunta di Senato e Camera dei Deputati, scelti quest’ultimi tra professori titolari di facoltà di legge e tra avvocati con più di quindici anni di professione forense. I membri eletti dal CSM rimangono in carica quattro anni e non possono essere eletti continuativamente. I compiti del CSM sono descritti nell’art. 105 della Costituzione italiana: esso è l’organo del governo autonomo della magistrativa ordinaria con competenza nel selezionare, nominare e trasferire i magistrati, come pure comminare sanzioni disciplinari agli stessi.
Un’altra differenza sostanziale è che in Brasile il Ministero Pubblico-Federale o dei vari Stati costituisce una carriera autonoma, diversa da quella di magistrato. In Italia al contrario il Pubblico Ministero, cui compete l’esercizio obbligatorio dell’azione penale, fa parte della carriera della magistratura, essendo inoltre permesso il passaggio, a determinate condizioni, dalla funzione di Pubblico Ministero alla funzione giudicante di Magistrato.

 


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