Il sistema
giudiziario italiano comparato con quello del Brasile
Francesco Conte
Italia
e Brasile, parlando di sistema giudiziario, hanno caratteristiche
proprie, con punti in comune ma anche con elementi di diversità.
Entrambi i sistemi giudiziari hanno in comune ad esempio il principio
costituzionale dellindipendenza della magistratura rispetto
agli altri Poteri dello Stato, lesecutivo e il legislativo,
e dellautonomia attinente alla sua struttura organizzativa.
Ulteriore punto di contatto tra i due sistemi è lesigenza
costituzionale dellingresso nella carriera dei magistrati, di
norma, attraverso laccesso democratico del concorso pubblico
fatto di titoli ed esami.
I due sistemi affermano inoltre con rispetto costituzionale la garanzia
dellinamovibilità, con lo scopo di preservare lindipendenza
dei magistrati, proteggendoli dal trasferimento arbitrario.
Gli ordinamenti costituzionali dei due paesi presentano altre garanzie
di funzione giurisdizionale come per esempio la precostituzione, per
legge, del giudizio, vale a dire, lindividuazione del giudice
naturale competente prima del giudizio del fatto stesso, verificandosi
così la creazione dei cosiddetti tribunali di eccezione costituiti
a partire dal fatto in questione.
Se è certo che esiste identità tra i due sistemi giudiziari,
non è meno vero che esistano altresì ben note differenze.
In Brasile ad esempio è il Supremo Tribunale Federale, guardiano
della Costituzione, lorgano della cupola del Potere Giudiziario,
che, in direzione del controllo concentrato, giudica la legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, rapportandosi
alla Costituzione Federale.
Il Supremo Tribunale Federale è composto di undici ministri
eletti a vita, tutti nominati dal Presidente della Repubblica e con
obbligo di pensionamento allo scadere dei settanta anni detà.
In Italia al contrario la Corte Costituzionale non fa parte della
struttura del Potere giudiziario, visto che nella costituzione italiana
figura al di dentro delle garanzie costituzionali.
La Corte Costituzionale italiana è composta di quindici giudici
di cui un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo
dal Parlamento riunito in sessione congiunta di Senato e Camera dei
Deputati e un altro terzo dalla suprema magistratura ordinaria e amministrativa,
tutti per un periodo di nove anni.
Il Consiglio Nazionale della Magistratura in Brasile è composto
di sette ministri del Supremo Tribunale Federale, scelti da questo
con votazione per un periodo di due anni e con competenza per giudicare
reclami contro membri del tribunale, potendo avocare processi disciplinari
contro giudici di prima istanza e, in alcuni casi, determinare la
disponibilità o il ritiro degli uni e degli altri, con scadenza
proporzionale al tempo di servizio.
Come si esprime larticolo 104 della Costituzione italiana, il
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), presieduto dal Presidente
della Repubblica, è composto da trentatré membri: il
primo Presidente e/o Procuratore Generale della Corte di Cassazione,
venti magistrati eletti da tutti i magistrati e dieci indicati dal
Parlamento riunito in sessione congiunta di Senato e Camera dei Deputati,
scelti questultimi tra professori titolari di facoltà
di legge e tra avvocati con più di quindici anni di professione
forense. I membri eletti dal CSM rimangono in carica quattro anni
e non possono essere eletti continuativamente. I compiti del CSM sono
descritti nellart. 105 della Costituzione italiana: esso è
lorgano del governo autonomo della magistrativa ordinaria con
competenza nel selezionare, nominare e trasferire i magistrati, come
pure comminare sanzioni disciplinari agli stessi.
Unaltra differenza sostanziale è che in Brasile il Ministero
Pubblico-Federale o dei vari Stati costituisce una carriera autonoma,
diversa da quella di magistrato. In Italia al contrario il Pubblico
Ministero, cui compete lesercizio obbligatorio dellazione
penale, fa parte della carriera della magistratura, essendo inoltre
permesso il passaggio, a determinate condizioni, dalla funzione di
Pubblico Ministero alla funzione giudicante di Magistrato.